Un piccolo vademecum dedicato a chi dal 1 al 30 settembre effettuera' la regolarizzazione di colf e badanti: la confusione creata da arte dalla Lega su questa sanatoria sta generando dubbi e preoccupazioni in molte famiglie. Ci si domanda, tra le altre cose, se fino al 30 settembre si puo' incorrere in sanzioni a causa del rapporto di lavoro irregolare, se esistono quote prefissate ed e' quindi indispensabile effettuare la domanda il prima possibile, se si e' in grado di effettuare da soli la domanda. Ecco alcune risposte: - Diffidate di agenzie improvvisate che si propongono di effettuare la compilazione dietro compenso e, se non siete in grado di effettuare la domanda autonomamente, affidatevi ai patronati. - La colf o badante “sorpresa” dalle forze di polizia senza permesso di soggiorno prima del 30 settembre non rischiera' l'espulsione e al suo datore di lavoro non verranno applicate sanzioni in quanto dall'approvazione della legge “sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi”. - Non ci sono graduatorie a tempo o quote prefissate: non e' quindi necessario che tutti effettuinino la domanda il primo settembre, pena l'intasamento del sistema informatico.
Requisiti: I datori di lavoro che al 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente lavoratori domestici alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, dovranno presentare domanda per l’emersione di tali rapporti dal 1° al 30 settembre, seguendo le modalità indicate nella circolare n. 101 del 10 agosto 2009 (scaricabile alla fine del testo). Regolarizzazione Colf: Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo (2008) non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito) o non inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno. Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Regolarizzazione badanti: Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell’autosufficienza (propria o della persona per cui si richiede l’assistenza) al momento in cui è stato avviato il rapporto di lavoro, tramite documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile. Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare.
Costi: La cifra che il datore di lavoro dovra' versare sarà allo Stato e' di 500 euro piu' una marca da bollo da 14,62 il cui codice a barre verra' richiesto durante la compilazione telematica della domanda. Il pagamento delle 500 euro deve essere effettuato a partire dal 21 agosto tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" reperibile presso gli sportelli bancari o postali, oppure on line sul sito del Ministero degli Interni (www.interno.it) o sui siti dell’Agenzia dell’entrate (www.agenziaentrate.gov.it), del Ministero del Lavoro e dell’Inps.
Presentazione della domanda: Dopo aver effettuato il pagamento, il datore di lavoro dovra' compliare la domanda attraverso il sito www.interno.it dove trovera' il manuale d’uso. Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail. La ricevuta sarà disponibile all’interno del sito nell’area “elenco domande inviate”. È importante che il datore di lavoro consegni una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
Circolare 101 del 10/08/2009 |