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Venezia
Bottacin sul caso Corecom: «Forza Italia senza pudore»
«La richiesta delle dimissioni di Roberto Pellegrini da parte di Forza Italia è un attacco in perfetto stile squadrista al massimo rappresentante di un organo di garanzia, com’è il Corecom Veneto. A Pellegrini, che ha sempre svolto il suo ruolo di garante in modo professionale, va tutta la solidarietà mia personale e del gruppo consiliare dell’Ulivo.» Lo afferma Diego Bottacin, consigliere regionale dell’Ulivo. «Ricordo inoltre ai rappresentanti di questa destra veneta, profondamente illiberale e antidemocratica, che il presidente del Corecom Veneto non è candidato in nessuna lista elettorale né ha mai appoggiato ufficialmente nessun candidato sindaco – afferma Bottacin – E ricordo altresì che Pellegrini è stato eletto alla carica che presiede proprio dai gruppi consiliari di centrodestra in consiglio regionale.» «Mi chiedo – conclude l’esponente ulivista - con quale spudoratezza Forza Italia si permetta di sollevare il caso Pellegrini, che nel rispetto del suo ruolo non ha partecipato a nessuna competizione elettorale, quando Barbara Trentin, stretta collaboratrice di Remo Sernagiotto, pur decaduta da oltre un anno dalla carica di consigliere del Corecom, da quando cioè è diventata assessore provinciale di Treviso, è rimasta tranquillamente al suo posto, continuando a percepire in modo illegittimo l’indennità che è pari al 25% di quella di un consigliere regionale. Questa è la “casta” che fa male alla politica veneta e italiana!» Il consigliere regionale Bottacin fa riferimento all’art. 4 della legge regionale n. 18 del 10 agosto del 2001istitutiva del Corecom sull’incompatibilità, e all’art. 5 sulla decadenza (vedi sotto). I consiglieri regionali Andrea Causin e Diego Bottacin stanno preparando un’interpellanza per chiedere che la Trentin venga sostituita subito e che vengano restituiti alla Regione Veneto i compensi da lei percepiti illegittimamente.

Art. 4 – Incompatibilità. 1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni: a) membro del Parlamento europeo e nazionale; b) membro del governo nazionale; c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale; d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale; e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici; g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità; h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g); i) dipendente regionale. Art. 5 - Decadenza. 1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del provvedimento di decadenza; b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni. 2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all’interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza. 3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.

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