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ECONOMIA E LAVORO

15/12/2008
Emendamenti - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009
Modifiche alla Legge regionale 26 ottobre 2007 n. 30 “interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” e successive modificazioni.


Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” come modificato dal comma 1 dell’art. 1 della legge 27 febbraio 2008, n. 1, le parole “con meno di cinquemila abitanti” sono soppresse.
  • Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale”, dopo le parole: “sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale”, sono inserite le seguenti: “nonché i comuni della Provincia di Treviso di cui al comma 1 dell’art. 1,”.
  • Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante incremento dell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”: La Giunta regionale è autorizzata all’assunzione di mutui per il corrispondente importo.

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