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ECONOMIA E LAVORO

15/12/2008
Emendamenti - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009
Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di “boschi urbani”


1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare agli Enti Locali contributi dal 30 al 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di aree boschive in zona classificata urbana nei vigenti strumenti urbanistici generali.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte incrementando di pari importo le risorse allocate nell’UPB 0095 – Risorse Forestali, in apposito capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi per la realizzazione di boschi urbani” e incrementando per  ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 lo stato di previsione della Entrata UPB E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio di bilancio” – Cap 009610 “Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d’investimento attinenti  alla realizzazione di piani di sviluppo – oneri a carico della Regione”.


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